Soggetto aggregatore
L’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che ciascuna Regione individui un unico Soggetto Aggregatore, che operi in qualità di centrale di committenza in favore della Regione, degli Enti regionali, delle Aziende Sanitarie nonché delle autonomie locali.
In particolare, il D.L. n. 66/2014 prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano individuate le categorie di beni e di servizi per le quali, al superamento di determinate soglie, le amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti scolastici e universitari), le Regioni, gli Enti regionali, gli Enti locali nonché loro consorzi e associazioni e gli Enti del servizio sanitario nazionale devono ricorrere obbligatoriamente a Consip S.p.A. o agli altri Soggetti Aggregatori.
I Soggetti Aggregatori si confrontano in un Tavolo tecnico – presieduto da un Comitato Guida e partecipato dai rappresentanti dei Soggetti Aggregatori – che ha l’obiettivo di supportare i programmi di razionalizzazione degli acquisti, nonché di promuovere azioni volte all’utilizzo di piattaforme informatiche di acquisto. Compito del tavolo, inoltre, è individuare e proporre alla Presidenza del Consiglio le categorie merceologiche e le soglie di valore al di sopra delle quali sarà obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori.